Juventus-Napoli tra le diverse sfumature delle decisioni federali, l’antinomia non rilevata dal collegio di garanzia dello sport ed altre spigolature

Abstract

L’incontro di calcio tra la Juventus FC e la SSC Napoli, in programma il 4 ottobre 2020, non si è disputato poiché le autorità sanitarie hanno vietato la trasferta della squadra partenopea a Torino a causa della positività al COVID-19 di due suoi calciatori. L’articolo esamina le decisioni della Giustizia Sportiva evidenziando alcune incongruenze e, soprattutto, il mancato rilievo, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, di un’antinomia ravvisabile nel contrasto dell’art. 30, comma 3, dello Statuto Federale con l’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. L’individuazione prima e la risoluzione poi di tale contrasto non è trascurabile perché avrebbe potuto portare ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalla SSC Napoli.

 


Abstract

The football match between Juventus FC and SSC Napoli, scheduled for October 4, 2020, was not played on account of health authorities banning the transfer of the Neapolitan team to Turin due to positive COVID-19 cases with two of their players. This article examines the decisions of the Sports Justice, highlighting some inconsistencies and, above all, the lack of evidence, by the Sports Guarantee Board, of a discernible antinomy in the contrast with article 30, paragraph 3, of the Federal Statute with article 54, paragraph 1, of the CONI Sports Justice Code. Primarily the identification and furthermore the resolution of this conflict is not negligible because it could have led to a declaration of inadmissibility of the appeal brought by SSC Napoli